MIGLIONICO. Il difensore
civico regionale risponde a Dalessandro, bacchetta e invita
l’amministrazione a rispondere.
Sulle mancate risposte del Sindaco Franco Comanda e del
gruppo di maggioranza alle numerose interpellanze del
gruppo d’opposizione è arrivata la bacchettata da parte del
difensore civico lucano. Difensore civico cui Giuseppe
Dalessandro che, siede tra i banchi di opposizione per
“Esperienza e Futuro”, aveva scritto qualche settimana fa per
lamentare proprio le “Mancate risposte alle
interrogazioni, regolarmente protocollate dagli uffici comunali
sin dal mese di giugno 2019 e presentate dai consiglieri dei
gruppi di minoranza ai sensi del Capo IV Art. 35 del regolamento
del c.c. oltre a difficoltà di accesso agli atti”. Nella
risposta di qualche giorno fa, recapitata anche
all’amministrazione comunale, il difensore civico nella
persona dell’avv. Antonia Fiordelisi, ha precisato che “ai
sensi dell'art. 43 del TUEL n. 267/2000 i Consiglieri
comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici preposti tutte
le notizie e le informazioni in loro possesso utili
all'espletamento del proprio mandato". Ha specificato
che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri si
differenzia da quello di privati cittadini poiché “l’accesso
consentito ai consiglieri è connaturato alla loro funzione di
verifica e di controllo circa la correttezza e l’efficacia
dell’operato dell’Amministrazione e dei comportamenti degli
organi dell’Ente nonché per esprimere un voto consapevole sulle
questioni di competenza del Consiglio e per promuovere
iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo
elettorale locale”. Inoltre specifica nella nota il
difensore civico “il consigliere non ha l’obbligo di motivare
la richiesta di informazioni atteso che diversamente opinando,
l’Ente si ergerebbe ad arbitro delle potestà pubblicistiche
dell'Organo deputato all’ individuazione e al perseguimento di
fini collettivi” per cui ogni limitazione all’esercizio del
diritto previsto dall’art. 43 è apoditticamente lesiva della
potestà istituzionale di sindacare la gestione dell’Ente
nell'ottica di assicurare - in uno con trasparenza e la
democraticità - anche il buon andamento dell’azione
amministrativa (art 97 Costituzione)”. “Ai rappresentanti
politici - continua la nota, non può essere opposto
alcun diniego - salvo i pochi casi eccezionali e contingenti da
motivare puntualmente e adeguatamente- ad esempio, qualora il
richiedente agisca per interesse personale. Tale diritto non
può essere compresso neanche per esigenze di riservatezza di
terzi, in quanto il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio
ed è sua personale responsabilità non divulgare notizie
contenenti dati sensibili riferiti a terzi eventualmente
presenti nei documenti oggetto di ostensione”. La nota
termina con l’invito all’amministrazione “a voler dare il
seguito appropriato alla nota, offrendo, entro un termine
ragionevole, puntuale riscontro alle istanze formulate dagli
esponenti, ferma restando l'esigenza di leale collaborazione da
parte dei Consiglieri comunali”.
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