8

"Si garantisca l'accesso agli atti

 

MIGLIONICO. Il difensore civico regionale risponde a Dalessandro, bacchetta e invita l’amministrazione a rispondere. Sulle mancate risposte del Sindaco Franco Comanda e del gruppo di maggioranza alle numerose  interpellanze del gruppo d’opposizione è arrivata la bacchettata da parte del difensore civico lucano. Difensore civico cui Giuseppe Dalessandro che, siede tra i banchi di opposizione per “Esperienza e Futuro”, aveva scritto qualche settimana fa per lamentare proprio le “Mancate risposte alle interrogazioni, regolarmente protocollate dagli uffici comunali sin dal mese di giugno 2019 e presentate dai consiglieri dei gruppi di minoranza ai sensi del Capo IV Art. 35 del regolamento del c.c. oltre a difficoltà di accesso agli atti”. Nella risposta di qualche giorno fa, recapitata anche all’amministrazione comunale, il difensore civico nella persona dell’avv. Antonia Fiordelisi, ha precisato che “ai sensi dell'art. 43 del TUEL n. 267/2000 i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici preposti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato". Ha specificato che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri si differenzia da quello di privati cittadini poiché “l’accesso consentito ai consiglieri è connaturato alla loro funzione di verifica e di controllo circa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e dei comportamenti degli organi dell’Ente nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”. Inoltre specifica nella nota il difensore civico “il consigliere non ha l’obbligo di motivare la richiesta di informazioni atteso che diversamente opinando, l’Ente si ergerebbe ad arbitro delle potestà pubblicistiche dell'Organo deputato all’ individuazione e al perseguimento di fini collettivi” per cui ogni limitazione all’esercizio del diritto previsto dall’art. 43 è apoditticamente lesiva della potestà  istituzionale di sindacare la gestione dell’Ente nell'ottica di assicurare - in uno con  trasparenza e la democraticità - anche il buon andamento dell’azione amministrativa (art  97 Costituzione)”. “Ai  rappresentanti politici  - continua la nota, non  può essere opposto alcun diniego - salvo i pochi casi eccezionali e contingenti da  motivare  puntualmente e adeguatamente- ad  esempio, qualora  il richiedente  agisca  per  interesse personale. Tale diritto non può essere compresso neanche  per esigenze di riservatezza di terzi, in quanto  il Consigliere è tenuto  al segreto d'ufficio  ed è sua personale responsabilità non divulgare notizie contenenti dati sensibili riferiti a terzi eventualmente presenti nei  documenti oggetto di ostensione”. La nota termina con l’invito all’amministrazione “a voler dare il seguito appropriato alla nota, offrendo, entro un termine ragionevole, puntuale riscontro alle istanze formulate dagli esponenti, ferma restando l'esigenza di leale collaborazione da parte dei Consiglieri comunali”.

 

Created by Antonio Labriola - 10 Luglio 1999 - Via Francesco Conte, 9  -  75100 Matera - Tel. 0835 310375