GIACOMO AMATI

 29 MAGGIO 2020

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"Ai consiglieri va dato accesso agli atti per svolgere il mandato"

MIGLIONICO. “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli Uffici preposti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato”. Si basa su questo fondamentale principio giuridico il parere favorevole espresso dal Difensore civico regionale, avv. Antonia Fiordelisi, in relazione al ricorso presentato dai consiglieri comunali di minoranza, Giuseppe Dalessandro del gruppo consiliare “Esperienza e Futuro per Miglionico” e Antonio Digioia del M5S. I due esponenti del Consiglio comunale, nei giorni scorsi, avevano presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti, riguardanti la documentazione afferente l’assegnazione, ad alcuni nuclei familiari di Miglionico, dei buoni spesa e social card. A riguardo, L’Amministrazione dell’ente comunale ne consentiva soltanto un accesso parziale (elenco anonimizzato dei beneficiari), con l’esclusione dei verbali e delle relazioni. Da qui il ricorso, a firma di Dalessandro e Digioia, inviato al Difensore civico volto a segnalare la violazione delle loro prerogative, riconosciute dal legislatore, in ragione della funzione pubblica espletata. Nello specifico, il Difensore civico ha dato ragione ai due consiglieri comunali e ne ha accolto il ricorso, sottolineando come sia connaturato al loro ruolo la “funzione di verifica e di controllo circa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e dei comportamenti degli organi dell’Ente, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio comunale e per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”. Per di più, la dottoressa Fiordelisi ha precisato che, in ragione di tali prerogative, il consigliere comunale “non ha l’obbligo di motivare la sua richiesta di informazioni, atteso che, diversamente opinando, l’Ente si ergerebbe ad arbitro dell’esercizio delle potestà pubblicistiche da parte dell’organo deputato all’individuazione e al perseguimento dei fini collettivi”. Ne discende che ai rappresentanti politici “non può essere opposto alcun diniego, salvo i pochi casi in cui il richiedente agisca per un interesse personale”. Un giudizio da incorniciare per la chiarezza e la completezza: afferma, infine, che il “diritto di accesso e di informazione dei consiglieri non può essere compresso per esigenze di riservatezza dei terzi, in quanto gli stessi sono vincolati dal segreto d’ufficio”.

Created by Antonio Labriola-Mail - 10 Luglio 1999 - Via Francesco Conte, 9  -  75100 Matera - Tel. 0835 31037