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Il Quotidiano della
Basilicata |
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Nella
mia qualità di legale di fiducia, formo la presente in
nome, per conto e nell'interesse dei Sigg. Centonze
Francesco Domenico, Centonze Gianbattista, Centonze
Michele e Musillo Lucia, per significarVi quanto segue.
I miei clienti, con estremo disappunto hanno preso atto
di un articolo di cronaca giudiziairia che è stato
pubblicato sulla Vs. testata il 13 giugno u.s. (sezione
24 Ore in Basilicata, pag. 12) e firmato da tale
Michelangelo Ferrara. La ragione di tale risentimento è
data dal fatto che la notizia riportata risulta essere
alquanto equivoca, imprecisa e fuorviante. Infatti, per
quanto concerne l'operazione investigativa denominata
“Comfort Cheat”, la notizia (che è chiaramente
desumibile dal titolo del pezzo) lascia intendere che
alcuni imprenditori di Miglionico (i miei assistiti,
appunto) operanti nel settore del salotto - a Vs. dire -
sarebbero stati già “rinviati a giudizio”, ma tale
circostanza, a tutt'oggi, non risponde a verità. Ed
invero, giova segnalare che la magistratura inquirente
del Tribunale di Matera, fino ad ora, ha solamente
richeisto un rinvio a giudizio sulla scorta del quale il
G.I.P. - Dott.ssa BIA - ha fissato l'udienza preliminare
del 30 maggio u.s. nell'ambito della quale sono state
sentite le parti al fine di valutare se sussistono le
condizioni di legge perché si celebri o meno un processo
a carico dei suddetti malcapitati i quali - ancora oggi
- non ricoprono lo status di imputati, ma solo di
indagati. Ad ulteriore conferma di quanto innanzi
chiarito, occorre aggiungere che in tale circostanza, il
G.I.P., dopo aver ascoltato le parti, ha ritenuto
opportuno disporre un rinvio tecnico per consentire il
diritto di replica al P.M. sulle deduzioni difensive
esposte dallo scrivente, fissando a tal uopo l'udienza
del 16.12.2008. Questi sono i fatti “nudi e crudi”.
Dunque, risulta del tutto evidente come non si possa
parlare assolutamente di “rinvio a giudizio” a carico
dei miei clienti. D'altro canto, lo scrivente non può esimersi dall'evidenziare che il precitato articolo, agli occhi del comune lettore, si potrebbe prestare facilmente a conclusioni piuttosto affrettate, grossolane e sommarie tenuto conto altresì che l'inchiesta in oggetto viene incautamente associata ad un'altra indagine denominata “TABULA RASA” le cui vicende non hanno nessun tipo di connessione con i fatti di che trattasi i quali, peraltro, sono ancora tutti da dimostrare nei luoghi a ciò deputati nel rispetto dei diritti e delle garanzie difensive del cittadino. In questa prospettiva, si ha fondato motivo di ritenere che, nel caso di specie, il diritto di cronaca sia stato esercitato in modo quanto meno inappropriato rispetto ai termini della vicenda in ragione del fatto che la notizia che è stata “sbattuta” sulla carta stampata avrebbe dovuto essere preventivamente ed attentamente verificata nel rispetto del principio di essenzialità, valutando al contempo l'eventuale sussistenza di una obiettiva esigenza di contestualizzarla con fatti di diversa natura (cfr. decisione Consiglio Nazionale O.d.G. n. 16 del 09.02.2005 e n. 57 del 20.10.2005). Mi permetto quindi di evidenziare che il misfatto non trova alcuna giustificazione in quanto siamo in presenza di nozioni tecniche che non dovrebbero sfuggire alla conoscenza di chi tutti i giorni in tema cronaca giudiziaria. L'art. 2 della legge n. 69/63 stabilisce espressamente che è obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti. E questo anche per promuovere quello spirito di fiducia tra stampa e lettori che deve essere alla base dell'esercizio della professione. La Carta dei Doveri del giornalista stabilisce poi che “il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti”. Ed inoltre che “in tutti i casi di indagini o processi il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva”. In termini più generali, la notizia deve essere sempre improntata al criterio della verità sostanziale è ciò ancor di più quando si tratta di cronaca giudiziaria attesa la estrema delicatezza dei diritti “in gioco”. Il diritto-dovere del gironalista di informare e il diritto dei citatdini ad esere informati, passa attraverso il controllo del fatto rappresentato, appurando che un determinato atto vi sia stato effettivamente ed indicando il contesto giudiziario nel quale si è consumato, ove ciò sia necessario per fornire completezza di informazione al lettore. In quet'ottica, si pone la necessità di scongiurare“processi di piazza” che producono effetti estremamente dannosi non solo ai cittadini direttamente coinvolto, ma anche alla tenuta generale di un sistema democratico che si impernia sui principi dello stato di diritto. Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto invita e diffida la redazione in indirizzo affinchè provveda - con la massima consentita urgenza - a rettificare l'articolo in oggetto nella maniera più adeguata al caso, fermo restando l'esigenza di non pubblicare i nominativi dei miei assistiti per evidenti motivi di riservatezza anche se, purtroppo - occorre annotarlo - gli stessi, vivendo in un piccolo contesto cittadino come quello di Miglionico, sono stati comunque esposti (ingiustamente) ai pettegolezzi della gente. Resto in attesa di un Vs. Urgente riscontro, significando che in difetto, saranno adite le vie legali a tutela dei miei rappresentati. Avv. Nicola Raucci
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