MIGLIONICO.
“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli
Uffici preposti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso
utili all’espletamento del proprio mandato”. Si basa su questo
fondamentale principio giuridico il parere favorevole espresso dal
Difensore civico regionale, avv. Antonia Fiordelisi, in relazione al
ricorso presentato dai consiglieri comunali di minoranza, Giuseppe
Dalessandro del gruppo consiliare “Esperienza e Futuro per Miglionico” e
Antonio Digioia del M5S. I due esponenti del Consiglio comunale, nei
giorni scorsi, avevano presentato al Comune un’istanza di accesso agli
atti, riguardanti la documentazione afferente l’assegnazione, ad alcuni
nuclei familiari di Miglionico, dei buoni spesa e social card. A
riguardo, L’Amministrazione dell’ente comunale ne consentiva soltanto un
accesso parziale (elenco anonimizzato dei beneficiari), con l’esclusione
dei verbali e delle relazioni. Da qui il ricorso, a firma di Dalessandro
e Digioia, inviato al Difensore civico volto a segnalare la violazione
delle loro prerogative, riconosciute dal legislatore, in ragione della
funzione pubblica espletata. Nello specifico, il Difensore civico ha
dato ragione ai due consiglieri comunali e ne ha accolto il ricorso,
sottolineando come sia connaturato al loro ruolo la “funzione di
verifica e di controllo circa la correttezza e l’efficacia dell’operato
dell’Amministrazione e dei comportamenti degli organi dell’Ente, nonché
per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del
Consiglio comunale e per promuovere le iniziative che spettano ai
singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”. Per di più, la
dottoressa Fiordelisi ha precisato che, in ragione di tali prerogative,
il consigliere comunale “non ha l’obbligo di motivare la sua richiesta
di informazioni, atteso che, diversamente opinando, l’Ente si ergerebbe
ad arbitro dell’esercizio delle potestà pubblicistiche da parte
dell’organo deputato all’individuazione e al perseguimento dei fini
collettivi”. Ne discende che ai rappresentanti politici “non può essere
opposto alcun diniego, salvo i pochi casi in cui il richiedente agisca
per un interesse personale”. Un giudizio da incorniciare per la
chiarezza e la completezza: afferma, infine, che il “diritto di accesso
e di informazione dei consiglieri non può essere compresso per esigenze
di riservatezza dei terzi, in quanto gli stessi sono vincolati dal
segreto d’ufficio”.
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