Miglionico -
INSIDER trading, termine inglese che
designa la speculazione sui titoli di una società,
effettuata da chi utilizza, a proprio vantaggio,
informazioni riservate, conosciute in quanto socio della
società che ha emesso i titoli stessi o per ragioni di
ufficio. In Italia, la legge 17/05/1991, n. 157, emanata
in attuazione di una direttiva comunitaria ha, per la
prima volta, configurato l'insider trading come un reato
punito con la reclusione o con la multa. Volendo
ottemperare ai vincoli comunitari sulla lotta agli “abusi
di mercato” l'art. 9 legge 18/04/2005, n. 62 (cosiddetta
legge comunitaria 2004), ha inserito, tra l'altro, nella
parte V dedicata alle sanzioni, un inedito titolo bis, ove
sono puniti i reati di abuso di informazioni privilegiate
(c.d. insider trading, art. 184) e di manipolazione del
mercato (c.d. aggiotaggio, art. 185). Nell'economia del
delitto di insider trading, il concetto di informazione
privilegiata ha ruolo cardine. E' tale, ai sensi dell'art.
181, comma 1, t .u. f. , “un 'informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di
strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe
influire, in modo sensibile, sui prezzi di tali strumenti
finanziari”. A norma del comma 3, art. 181, l'informazione
ha carattere preciso quando essa “si riferisce a un
complesso di circostanze esistenti o che si possa
ragionevolmente prevedere che verrà a esistenza o a un
evento verificatosi o che si possa ragionevolmente
prevedere che si verificherà”. L'abuso di informazioni
privilegiate, per essere penalmente rilevante, presuppone
il loro possesso in ragione di speciali situazioni nelle
quali versa il reo, enunciate al comma 1 dell'art. 184, t.
u. f. . Che “c'azzecca” con le dichiarazioni di Silvio
Berlusconi sull'Alitalia?
Michele
Ribellino Miglionico (MT). |